Art. 2.
(Princìpi sulla produzione e sull'efficacia delle disposizioni tecniche).

      1. Sono disposizioni tecniche quelle emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e successive modificazioni. Sono altresì disposizioni tecniche quelle che:

          a) rispettano i princìpi della presente legge;

          b) sono state emanate da organi tecnico-scientifici, composti sulla base di criteri di competenza, correttezza e imparzialità;

          c) sono sufficientemente giustificate e indicano gli strumenti ed i metodi della loro attuazione;

          d) sono soggette a revisione periodica;

          e) sono state approvate in un procedimento caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di esperti o comitati di esperti, con l'audizione di ogni altro soggetto interessato;

          f) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, nei bollettini ufficiali e nelle raccolte ufficiali di leggi e decreti.

      2. Le disposizioni tecniche sono uniformi sul territorio nazionale e sono adottate da organismi nazionali. Qualora per particolari esigenze sia necessario procedere alla redazione di disposizioni

 

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tecniche applicabili a livello locale, le regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni si adeguano alle linee guida e ai princìpi fissati dallo Stato per garantire l'uniformità della tutela dell'ambiente; si applicano, comunque, le disposizioni di cui al presente articolo.
      3. Le attività realizzate in conformità alle disposizioni tecniche UNI e CEI, nonché alla normativa tecnica vigente, si intendono compiute a regola d'arte. I soggetti privati, quando si discostano dall'attuazione delle disposizioni tecniche di cui al presente articolo, devono indicare la norma di buona tecnica adottata che, in ogni caso, deve garantire la medesima tutela dai rischi e dai pericoli ambientali.
      4. Le disposizioni tecniche particolari, in qualsiasi modo adottate da amministrazioni pubbliche, in materie già disciplinate da disposizioni tecniche generali, possono imporre limiti, risultati e modi di accertamento o di azione aggiuntivi rispetto a quelli delle disposizioni tecniche generali, solo in ragione di speciali ed espresse finalità, incluse quelle di incremento dei livelli qualitativi e quantitativi di tutela.